STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CASENTINOMUSICA



  
1) Titolo: 
E’ costituita l’Associazione CasentinoMusica, associazione senza fini di lucro con sede in Bibbiena (AR), 52012 Loc. Bellagio 9 , P.I. 01592320517 

2) Scopi: 
L’Associazione promuove la diffusione della cultura musicale nel territorio Casentinese nelle sue diverse forme, agendo nella divulgazione, organizzazione concerti, rassegne, attività didattica e di coordinamento di altre iniziative aventi le stesse finalità istituzionali e in ogni altra manifestazione idonea avente per oggetto le attività sopra indicate. 

3) Ammissibilità del socio: 
Ogni persona fisica o giuridica interessata all’attività istituzionale dell’Associazione può richiedere al Consiglio di Amministrazione (in via breve identificato con la sigla CdA) di essere ammesso a fare parte della stessa.
La persona si considera ammessa se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto parere contrario da parte dell’organo in questione, ed ha effettuato il pagamento della quota associativa.
Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal CdA entro i primi 90 giorni dell’anno solare in corso, pena l’ esclusione dall’ associazione.
In tutti i casi l’appartenenza alla associazione decorre dalla data del versamento della quota associativa ed è valida, per tutte le categorie di socio, per tutto l’ anno solare in corso.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la corresponsione della quota annuale associativa, anche suddivisa in diverse categorie (Ordinaria, Sostenitore, Onoraria ecc. ecc. ) da quantificare periodicamente, la quota è non trasmissibile e non ripetibile.
Il CdA, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha la possibilità di esonerare alcuni soci dal pagamento della stessa in funzione dell’attività svolta e per particolari meriti nello svolgimento dell’attività istituzionale dell’associazione. Questi vengono definiti soci onorari. Inoltre il CdA può nominare soci onorari seguendo le stesse modalità indicate sopra. 
Tutti i soci maggiorenni qualsiasi sia la quota sottoscritta godono degli stessi diritti e doveri sociali. 

4) Responsabilità del socio: 
Il Socio è responsabile per le obbligazioni sociali per una somma pari a due volte la quota annuale deliberata nell’anno in corso. Se sussistono dopo il pagamento delle quote multiple altre obbligazioni sociali non adempiute ne rispondono illimitatamente pro quota gli appartenenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

5) Solo il socio maggiorenne può esercitare il diritto di voto ed essere eletto alle cariche sociali. 

6) Assemblea dei Soci: 
L’Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria e ne fanno parte tutti i soci in regola con le norme statutarie con identico diritto di voto singolo. E’ ammesso il voto per delega scritta da esercitare tramite un altro socio con un numero massimo di due voti per socio presente in Assemblea. 

7) Assemblea Ordinaria: 
L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti: 
- Approvazione del Bilancio annuale da effettuare entro 6 mesi dalla chiusura dell’Esercizio. 
- Nomina o Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
- Su tutti gli altri argomenti che non sono riservati all’Assemblea Straordinaria. 
L’assemblea ordinaria si ritiene idonea a deliberare in prima convocazione solo se sono presenti la maggioranza dei soci. In seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti. 

8) Assemblea Straordinaria: 
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle variazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla sua messa in liquidazione. 
L’assemblea straordinaria si ritiene idonea a deliberare in prima convocazione solo sul voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e non. La maggioranza suddetta è mantenuta anche in seconda convocazione per le deliberazioni relative a:
1) variazioni dell’oggetto sociale
2) trasformazione dell’associazione in società commerciale
3)scioglimento anticipato dell’associazione.
In seconda convocazione, per tutte le altre deliberazioni è sufficiente il parere favorevole della maggioranza dei presenti.

9) E’ escluso dal voto il socio che nella delibera si trova in conflitto di interessi con l’Associazione. Il Conflitto d’ Interessi è accertato dal CdA. Il socio esonerato può ricorrere presso il Collegio Sindacale. 


10) Le convocazioni alle Assemblee vengono inviate con almeno 10 gg di preavviso con comunicazione scritta. 
11) Nell’ambito dell’approvazione del Bilancio annuale il Consiglio di Amministrazione renderà disponibile presso la sede sociale il Rendiconto per prenderne visione prima dell’assemblea almeno 10 gg di anticipo. 

12) Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’assemblea dei soci dura in carica due anni salvo revoca da parte dell’assemblea stessa da esercitarsi in sede ordinaria. E’ costituito da un minimo di tre membri ad un massimo di undici.

12 bis) Un socio può candidarsi ad essere eletto consigliere previa richiesta scritta da presentare al consiglio di amministrazione entro la fine dell’esercizio. L’assemblea ordinaria dei soci,in quanto organo sovrano dell’associazione, mantiene comunque il diritto di proporre candidati compatibili con l’art.5 in sede di approvazione di bilancio.

13) Il Consiglio di Amministrazione (in via breve CdA) costituisce l’organo cui è affidata la gestione dell’ Associazione.In particolare: 
- Delibera sulla gestione generale dell’associazione 
- Convoca l’assemblea e fissa l’ordine del giorno 
- Redige il Bilancio annuale da presentare all’approvazione dell’assemblea. 
- Rappresenta la società nei rapporti coi terzi. 

14) Il Consiglio di Amministrazione delibera collegialmente a maggioranza dei presenti e nomina al suo interno un Presidente un Vice Presidente ed un Segretario. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare alcune specifiche funzioni anche ad un singolo membro. E’ fatta salva la possibilità in casi di urgenza, di impossibilità di riunire il Consiglio e nell’ interesse della associazione operare individualmente chiedendo successivamente nel minor tempo possibile la ratifica allo stesso Consiglio. Prima di tale ratifica il consigliere rimane responsabile personalmente delle obbligazioni sociali inerenti al proprio operato.

14 bis) Il consiglio di amministrazione decade automaticamente nella sua totalità qualora si presentino dimissionari la maggioranza assoluta dei consiglieri.
I consiglieri non dimissionari restano in carica solo per l’ordinaria amministrazione e devono convocare tempestivamente l’assemblea ordinaria per provvedere alla ricostituzione del cdA
In caso di dimissioni totali o di inerzia da parte dei consiglieri rimanenti, il collegio sindacale dovrà provvedere alla convocazione sopradescritta e alla gestione ordinaria dell’associazione.

15) Il Presidente è il Rappresentante legale dell’Associazione e può essere sostituto in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. 

16) Il Segretario cura la redazione dei Verbali, dei registri obbligatori, le convocazioni dell’Assemblea, i relativi ordini del giorno, e ogni documento inerente all’attività amministrativa del Consiglio. 

17) Il Collegio sindacale rappresenta l’organo di controllo della associazione , vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Controlla l’operato del Consiglio di Amministrazione e dell’attività dell’Assemblea dei soci assistendo alle riunioni di entrambi gli organi. E’ costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. 
Provvedono in caso di inerzia del consiglio di amministrazione a convocare le Assemblee obbligatorie secondo la legge ed il presente statuto. I Sindaci durano in carica due anni e non possono essere revocati dall’assemblea se non per giusta causa. 

17 bis) Il collegio sindacale si presenta automaticamente dimissionario nella sua totalita qualora si presentino dimissionari la maggioranza assoluta dei Sindaci titolari e supplenti. E’ compito del cda convocare tempestivamente l’assemblea ordinaria per la ricostituzione del collegio sindacale.

18) Recesso del socio: 
Il socio che intende uscire dall’associazione deve manifestare la propria volontà con un preavviso di un mese compatibilmente con l’attività in corso. 

19) Esclusione del Socio: 
Il Socio che nonostante le sollecitazioni da parte del Consiglio non adempie al pagamento della quota sociale decade immediatamente dai diritti sociali. Il Socio può essere altresì escluso per comportamenti lesivi dell’interesse dell’Associazione. Il provvedimento di esclusione viene deliberato dal Consiglio. Il socio escluso può ricorrere avverso il provvedimento entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione presso il collegio sindacale che dovrà verificare il rispetto delle regole statutarie e di legge. 

20) Il socio con adeguato preavviso ha diritto di accedere ai libri sociali ai verbali assembleari e può sollecitare l’intervento del collegio sindacale in caso di fondati motivi di presenza di irregolarità gestionali. 

21) Si fa divieto di distribuire in modo diretto e indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la distribuzione o destinazione sia imposta dalla legge. 

22) Si obbliga in caso di scioglimento dell’associazione a devolvere il patrimonio dell’ente ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito ai sensi dell’ art. 5 D.L. 460/97 comma 4 quinquies. 

23) Per quanto non indicato nel presente statuto ci si attiene alle norme del codice civile. Si prevede in caso di opposte interpretazioni delle norme statutarie la possibilità di demandare la soluzioni delle divergenze ad un arbitro nominato dalle parti in causa.